ALFIO FIORITO
Geometra e Ingegnere Edile 

         Progettazione e Consulenza Tecnica

Leggi Quotidiani
on-line

 

Home

PRESENTAZIONE

CURRICULUM

 

Lo Studio

 SERVIZI OFFERTI

CONSULENZA
 GRATUITA
 

 INTERVENTI EDILIZI
 E TITOLI ABILITATIVI

PRESTAZIONE
 ENERGETICA

 ACCATASTAMENTO   
 DOCFA  ON-LINE 

 SUCCESSIONE

PERIZIE INCIDENTI  STRADALI 

 DOVE SIAMO

 

Varie

VARIE

GIOCHI

CASATA FIORITO

 

 

 

 

CONTATORE VISITE

 

 

Interventi edilizi e titoli abilitativi:

CILA, SCIA, super-SCIA e Permesso di costruire

 

Download

Scheda interventi edilizi

 

  

Quale titolo abilitativo occorre? Quale titolo abilitativo edilizio è necessario se devo effettuare un intervento di ristrutturazione edilizia leggera? E se la ristrutturazione è pesante? Inoltre, in caso di demolizione e costruzione, è necessario il permesso di costruire o posso procedere con SCIA? E quando posso procede senza alcun titolo abilitativo operando in edilizia libera?

Finalmente queste domande hanno una risposta certa, su tutto il territorio nazionale.

Il Decreto SCIA 2 (dlgs 222/2016) infatti ha definito il regime amministrativo e i riferimenti normativi in funzione di ciascuna attività edilizia.

Di seguito e in allegato proponiamo la tabella contenente tutti gli interventi e i regimi amministrativi della sezione edilizia, contenuta nell’allegato A del decreto SCIA 2 (dlgs 222/2016).

 

Interventi edilizi e titoli abilitativi: il decreto SCIA 2 individua compiutamente i regimi amministrativi in funzione dell’attività edilizia.

Con l’entrata in vigore del dlgs 222/2016 che apporta modifiche al dpr 380/2001, scompaiono definitivamente la DIA, la super DIA e la CIL.

Restano in piedi 5 titoli abilitativi:

- Edilizia libera (senza necessità di alcun titolo)

 - CILA (comunicazione inizio attività asseverata)

- SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)

- Super SCIA (segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire)

- PdC (Permesso di costruire)

___________________________________________________________

Edilizia libera

Come previsto dall’art. 6 della nuova versione del dpr 380/2001 sono realizzabili in edilizia libera, e quindi senza alcun titolo abilitativo, i seguenti interventi:

1.  gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a)

2.  gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW

3.  gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio

4.  le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato

5.  i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari

6.  le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola

7.  le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale

8.  le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati

9.  i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444

10.   le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici

______________________________________________________

CILA (comunicazione inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato)

 Gli interventi non riconducibili a edilizia libera, a SCIA o a permesso di costruire (artt. 6, 10 e 22 del dpr 380/2001) sono realizzabili previa comunicazione asseverata di inizio lavori.
In particolare, l’interessato trasmette al Comune l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato.
Il tecnico attesta sotto la propria responsabilità che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio.
La comunicazione contiene i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

______________________________________________________

SCIA (segnalazione certificata inizio attività)

Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività i seguenti interventi:

- interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio

- gli interventi di restauro e di risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio

- gli interventi di ristrutturazione edilizia che:

  • non portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
  • non comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti
  • limitatamente alle zone omogenee A, non comportino mutamenti della destinazione d’uso,
  • non comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del dlgs 42/2004

- le varianti a permessi di costruire che

  • non incidono su parametri urbanistici e  volumetrie
  • non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia
  • non alterano la sagoma dell’edificio sottoposto a vincolo (dlgs 42/2004)
  • non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire

______________________________________________________

PdC - Permesso di costruire

Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a permesso di costruire.

In particolare, come previsto dall’art. 10 del dpr 380/2001, gli interventi soggetti a permesso di costruire sono i seguenti:

  • gli interventi di nuova costruzione
  • gli interventi di ristrutturazione urbanistica
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia che:
    • portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
    • comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti
    • limitatamente alle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso,
    • comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del dlgs 42/2004
 

       STUDIO DI INGEGNERIA  - DOTT. ING. ALFIO FIORITO
VIA CROAZIA N° 45, 95047 PATERNO’ (CT) - TEL./FAX 095.8261178