Quale titolo
abilitativo occorre?
Quale titolo abilitativo edilizio è necessario se devo effettuare un
intervento di
ristrutturazione edilizia leggera? E se la ristrutturazione è pesante?
Inoltre, in caso di demolizione e costruzione, è necessario il permesso
di costruire o posso procedere con SCIA? E quando posso procede senza
alcun titolo abilitativo operando in edilizia libera?
Finalmente queste domande hanno una risposta certa, su tutto il
territorio nazionale.
Il Decreto SCIA 2 (dlgs 222/2016) infatti ha definito il regime
amministrativo e i riferimenti normativi in funzione di ciascuna
attività edilizia.
Di seguito e in allegato proponiamo la tabella contenente tutti
gli interventi e i regimi amministrativi della sezione edilizia,
contenuta nell’allegato A del decreto SCIA 2 (dlgs 222/2016).
Interventi edilizi e titoli abilitativi: il decreto SCIA 2 individua
compiutamente i regimi amministrativi in funzione dell’attività
edilizia.
Con l’entrata in vigore del dlgs
222/2016 che apporta modifiche al dpr 380/2001, scompaiono
definitivamente la DIA, la super DIA e la CIL.
Restano in piedi 5 titoli abilitativi:
- Edilizia libera (senza necessità di alcun titolo)
- CILA (comunicazione inizio attività asseverata)
- SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)
- Super SCIA (segnalazione certificata di inizio attività
alternativa al permesso di costruire)
- PdC (Permesso di costruire)
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Edilizia
libera
Come previsto dall’art. 6 della nuova versione del dpr
380/2001 sono
realizzabili in edilizia
libera, e quindi senza alcun titolo abilitativo, i
seguenti interventi:
1.
gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera a)
2.
gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria
di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
3.
gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche
che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di
manufatti che alterino la sagoma dell’edificio
4.
le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che
abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di
idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato
5.
i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio
dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli
interventi su impianti idraulici agrari
6.
le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura,
funzionali allo svolgimento dell’attività agricola
7.
le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità
e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa
comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale
8.
le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche
per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità,
ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la
realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili,
vasche di raccolta delle acque, locali tombati
9.
i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da
realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per
i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444
10. le
aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree
pertinenziali degli edifici
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CILA
(comunicazione inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato)
Gli
interventi
non riconducibili a edilizia libera, a SCIA o a permesso di costruire
(artt. 6, 10 e 22 del dpr 380/2001) sono realizzabili previa comunicazione
asseverata di inizio lavori.
In particolare, l’interessato trasmette al Comune l’elaborato
progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un
tecnico abilitato.
Il tecnico attesta sotto la propria responsabilità che i lavori sono
conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi
vigenti e che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con
quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è
interessamento delle parti strutturali dell’edificio.
La comunicazione contiene i dati identificativi dell’impresa alla quale
si intende affidare la realizzazione dei lavori.
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SCIA
(segnalazione certificata inizio attività)
Sono realizzabili mediante la segnalazione
certificata di inizio di attività i seguenti interventi:
- interventi
di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali
dell’edificio
- gli
interventi di restauro e di risanamento conservativo qualora riguardino
le parti strutturali dell’edificio
- gli interventi di
ristrutturazione edilizia che:
-
non portino ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
-
non comportino
modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti
-
limitatamente alle
zone omogenee A, non comportino mutamenti della destinazione d’uso,
-
non comportino
modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi
del dlgs 42/2004
- le varianti a
permessi di costruire che
-
non incidono su
parametri urbanistici e volumetrie
-
non modificano la
destinazione d’uso e la categoria edilizia
-
non alterano la sagoma dell’edificio sottoposto a
vincolo (dlgs 42/2004)
-
non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di
costruire
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PdC - Permesso di costruire
Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica
ed edilizia del territorio sono subordinati a permesso
di costruire.
In particolare, come previsto dall’art. 10 del dpr 380/2001, gli
interventi soggetti a permesso di costruire sono i seguenti:
-
gli interventi di nuova costruzione
-
gli interventi di ristrutturazione urbanistica
-
gli interventi di ristrutturazione edilizia che:
-
portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente
-
comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici
o dei prospetti
-
limitatamente alle zone omogenee A, comportino mutamenti della
destinazione d’uso,
-
comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a
vincoli ai sensi del dlgs 42/2004
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